PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Vendita all'estero).

      1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la parola: «bancaria» è sostituita dalle seguenti: «, rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo l, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Contenuto del giornale nautico).

      1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti» sono sostituite dalle seguenti: «sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse. Tali annotazioni possono essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

          «È fatto obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno

 

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copia della documentazione di spedizione relativa a tutte le altre merci non pericolose».

Art. 3.
(Soppressione del giornale radiotelegrafico).

      1. All'articolo 175 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) alla rubrica, le parole: «e giornale radiotelegrafico» sono soppresse.

Art. 4.
(Rilascio e rinnovo all'estero del certificato di sicurezza radio per navi da carico e del certificato di sicurezza per navi passeggeri).

      1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 176:

          1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero effettua, quando la nave si trova in Italia, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Quando la nave si trova all'estero la stessa sorveglianza è svolta da organizzazioni riconosciute opportunamente delegate dal Ministero. La sorveglianza si effettua mediante:»;

          2) al comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se la nave si trova in Italia. Il rinnovo del certificato annuale può essere effettuato un mese prima o un mese dopo la scadenza»;

          3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. Quando la nave si trova in Italia le ispezioni sono svolte da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

 

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Quando la nave si trova all'estero, tali ispezioni sono effettuate da una organizzazione riconosciuta che si avvale della collaborazione di un "Radio Expert" riconosciuto dalla locale amministrazione»;

          4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

              «7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dei trasporti, può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite le seguenti: «effettuati in Italia».

      2. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto».

Art. 5.
(Disposizioni attuative).

      1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 315:

          1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

 

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          2) al terzo comma, le parole: «versare la somma e» sono soppresse;

          3) al quarto comma, le parole: «e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi» sono soppresse;

          4) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

          «Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 del codice e dal secondo comma del presente articolo, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

          a) copia del titolo di proprietà;

          b) copia del passavanti provvisorio;

          c) copia del certificato di stazza;

          d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

          e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

          f) impegno a presentare, entro sessanta giorni, gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempie a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia»;

          b) all'articolo 362:

              1) al primo comma, le parole: «timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare» sono sostituite dalle seguenti: «timbro della nave, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante della nave»;

              2) al secondo comma, le parole: «comandante del porto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della nave»;

 

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          c) all'articolo 363, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «L'inventario di bordo, il giornale di navigazione e il giornale di carico possono essere compilati in lingua inglese»;

          d) all'articolo 365:

              1) al primo comma le parole: «l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave» sono sostituite dalle seguenti: «l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi»;

          2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «Quando i libri sono esauriti o resi inservibili il comandante della nave li consegna all'armatore unitamente ad un verbale di consegna che è inviato per conoscenza all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;

          e) l'articolo 366 è abrogato;

          f) all'articolo 369:

          1) al primo comma, le parole da: «, controfirmato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e controfirmato dai periti incaricati della visita della nave»;

          2) al terzo comma, le parole: «; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono soppresse;

          3) al quinto comma, le parole: «, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante della nave»;

 

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          4) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

          «L'inventario di bordo può essere tenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici»;

          g) l'articolo 374 è abrogato.

      2. Il modello dell'atto di nazionalità di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 1o dicembre 1953, adottato ai sensi dell'articolo 323 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.